Decree Semplificazioni and stock capital increase

of Roberto Alma

in Corporate Law
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Il 15 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) che contiene alcune previsioni ad elevato impatto per quanto attiene la disciplina degli aumenti di capitale.

Sono state infatti introdotte alcune rilevanti “semplificazioni” per quanto attiene alla deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale, al fine dichiarato di aiutare le imprese italiane ad affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica in atto.

Già con il testo originario del D.L. 76/2020 erano stati “temporaneamente” disattivati i quorum deliberativi rafforzati previsti dalla legge (o dallo statuto) per gli aumenti di capitale nelle società per azioni, a condizione che:

  • sia rappresentata in assemblea la metà del capitale sociale (in ossequio all’inderogabile principio imposto dall’art. 83 della direttiva UE 1132/2017);
  • la deliberazione sia approvata dalla maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

La vera novità della legge di conversione è costituita dall’estensione della suddetta disciplina alle società a responsabilità limitata.

La suddetta disciplina eccezionale trova applicazione sino al 30 giugno 2021 (art. 44).

Resta da chiedersi, tuttavia, quale sia la sorte delle eventuali pattuizioni in materia di aumenti di capitale contenute all’interno di patti parasociali (es. una previsione che vincoli i partecipanti al patto a non deliberare aumenti di capitale in assenza del voto favorevole dell’investitore).

Come noto, la delibera assembleare adottata in violazione degli obblighi contenuti all’interno di un accordo parasociale è valida e vincolante nei confronti dei terzi, ferma restando la responsabilità risarcitoria dei soci che abbiano agito in modo difforme da quanto convenuto.

La disposizione di cui all’art. 44 in commento, tuttavia, per come formulata, sembra in qualche modo voler autorizzare tout court gli aumenti di capitale, anche in deroga ad eventuali previsioni statutarie difformi. Nulla però è stato previsto con riferimento ai patti parasociali. Per cui, appaiono sostenibili le seguenti tesi:

  • ubi lex voluit, dixit → non avendo il legislatore preso in considerazione i patti parasociali, potrebbe continuare ad applicarsi il principio generale dell’obbligo di risarcire il danno derivante dalla violazione del patto, ferma la validità della delibera. In questo senso, deporebbe a favore anche il carattere eccezionale della disposizione de qua, insuscettibile di applicazione analogica o interpretazione estensiva;
  • inefficacia temporanea delle previsioni del patto → le previsioni del patto parasociale potrebbero essere ritenute temporaneamente inefficaci in sede giudiziale o, comunque, non meritevoli di tutela, in considerazione delle ragioni sottese all’introduzione dell’art. 44 del Decreto Semplificazioni.

Authors

Roberto Alma

Founder

roberto.alma@kbl-law.com

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startup capital increase