Cessione di asset e cessione di ramo d’azienda tra IVA ed imposta di registro

di Daniele Costa

in M&A e Capital Markets
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Principio

La circostanza che i beni compravenduti siano connessi con l’esercizio dell’attività dell’acquirente non è un motivo sufficiente ai fini della configurabilità dell’operazione come cessione di azienda o di ramo di azienda. E’ invece necessario che l’amministrazione finanziaria dimostri che gli asset ceduti costituiscano un complesso autonomo di beni idonei allo svolgimento di un’attività di impresa.

Caso

In materia di operazioni straordinarie, uno dei temi più dibattuti è quello del confine (sottile) tra cessione di asset e cessione di azienda o di ramo di azienda.

La distinzione tra le due operazioni comporta una serie di conseguenze non solo dal punto di vista giuslavoristico (quale delle due aziende è titolare dei rapporti di lavoro connessi ai beni oggetto dell’atto di cessione) e civilistico (cessione dei rapporti di credito/debito con clienti e fornitori), ma anche dal punto di vista tributario.

Nel caso oggetto del presente approfondimento, infatti, una società cede ad un’altra società una serie di asset materiali (stazione elettrica, costituita da impianti, strutture, oltre opere civili, aree di terreno e un elettrodotto).

L’amministrazione finanziaria invia un avviso di accertamento in cui contesta l’operazione, che era stata qualificata come cessione di beni e, pertanto, soggetta al pagamento dell’IVA, riqualificandola come cessione di ramo d’azienda.

Tale riqualificazione comporta l’assoggettamento dell’operazione effettuata al pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale (con riferimento ai beni immobili), oltre le sanzioni accessorie.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma (“CTP”), investita della questione, sposa la tesi dell’amministrazione finanziaria, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento.

Sentenza

Il provvedimento sopra indicato viene tuttavia impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (“CTR”), che, con la sentenza n. 3517/2020, ribalta la decisione di primo grado.

In particolare, la CTR ha contestato il ragionamento alla base dei provvedimenti emessi dall’amministrazione finanziaria e dalla CTP, secondo cui ai fini della qualificazione di un’operazione come cessione di beni o cessione di azienda (o di ramo di azienda) occorrerebbe fare riferimento all’oggetto sociale: se i beni oggetto di compravendita sono idonei allo svolgimento dell’attività dell’acquirente, allora si sarebbe in presenza di una cessione di azienda.

Così argomentando, tuttavia, ne deriverebbe la conseguenza paradossale per cui in tutti i casi in cui una società acquisti dei beni connessi con il proprio processo produttivo si sarebbe di fronte ad una cessione di azienda.

Per comprendere il ragionamento della CTR, occorre invece partire dalla nozione di cessione di azienda: si ha cessione di azienda solo nelle ipotesi in cui gli asset ceduti costituiscano un complesso autonomo di beni idonei allo svolgimento di un’attività di impresa.

Ciò significa che, ai fini della configurabilità dell’operazione come cessione di ramo d’azienda, l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto dimostrare la presenza di circostanze da cui emergesse l’autonomia produttiva e funzionale degli asset ceduti.

Nel caso in questione, invece, mancavano molti degli elementi tipici di questo tipo di operazioni, come la cessione delle licenze ed autorizzazioni, dei rapporti di lavoro, dei rapporti di credito/debito con clienti e fornitori, dei marchi e dell’avviamento “componente essenziale dell’esercizio di una attività di impresa”.

La CTR, infine, ha rilevato come l’eventuale riqualificazione dell’operazione come cessione di ramo d’azienda sarebbe altresì poco giustificabile dal punto di vista economico, in quanto sarebbe stata effettuata a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, con conseguente rischio di responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci “per una operazione che, a stretto rigore, dovrebbe essere qualificata come di depauperamento del patrimonio aziendale”.

Autori

Daniele Costa

Founder

daniele.costa@kbl-law.com

Tags

Fusioni e Acquisizioni tax cessione di azienda cessione ramo di azienda IVA imposta di registro