Cessione quote e garanzia sulle passività occulte

di Daniele Costa

in Commerciale e Societario M&A e Capital Markets
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Con una recente sentenza (n. 2211/2020) il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di imprese – ha avuto modo di approfondire uno dei temi più controversi nei contratti di compravendita di partecipazioni sociali, vale a dire i limiti di operatività della clausola “Representantions & Warranties” o “Dichiarazioni e Garanzie.

Nello specifico, la Corte milanese ha definito i casi in cui, al verificarsi di passività cd. “occulte”, l’acquirente di quote ha diritto all’indennizzo.

Caso

Nel 2015 gli attori avevano acquistato l’intero capitale sociale di una S.r.l. e, in fase di due diligence, erano emersi debiti per € 360.000,00 circa.

Con una clausola del contratto parte venditrice aveva attestato l’inesistenza di passività diverse da quelle dichiarate dando atto, in particolare, che nessun contenzioso ed accertamento era in corso per il mancato pagamento di imposte od oneri previdenziali.

La parte cedente, inoltre, si era impegnata a tenere indenni gli acquirenti da qualsiasi danno derivante dalla falsità delle dichiarazioni rese o, comunque, dall’inadempimento di qualsiasi obbligazione assunta con il contratto.

Secondo la suddetta clausola parte venditrice si impegnava a “manlevare e tenere indenni gli acquirenti rispetto a qualsiasi danno, perdita, responsabilità, costo, spesa (inclusi onorari e spese legali) ovvero oneri di qualsivoglia titolo e/o causa… che dovessero derivare agli acquirenti stessi (a) dall’inadempimento o non veridicità o difformità rispetto alle dichiarazioni e garanzie previste nel precedente articolo 6 e (b) dall’inadempimento di qualsiasi obbligazione assunta dal venditore ai sensi del presente contratto”.

Successivamente al perfezionamento dell’operazione, gli acquirenti erano venuti a conoscenza di posizioni debitorie o di potenziali contenziosi già esistenti nel patrimonio della Società non dichiarati al momento della stipula del contratto.

In particolare, gli stessi sostenevano di aver scoperto l’esistenza di:

  • debiti non dichiarati per complessivi € 145.310,71 nei confronti di alcuni calciatori e collaboratori della società (delegato alla sicurezza, responsabilearea tecnica, direttore sportivo ecc.)

  • debito nei confronti dell’Enpals pari ad € 411.344,73

Ciò premesso, gli attori adivano il Tribunale di Milano per richiedere l’indennizzo delle passività occultate.

Sentenza

La Corte di Milano, tuttavia, decide di rigettare la domanda degli attori.

Per quanto riguarda i debiti nei confronti dell’Enpals, i Giudici evidenziano come gli istanti fossero a conoscenza della circostanza, in quanto uno degli allegati del contratto dava espressamente conto del fatto che vi era stata una verifica da parte dell’ente di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport e che la Società stava cercando di negoziare una transazione.

Per quanto riguarda, invece, i debiti nei confronti dei calciatori e dei collaboratori della Società, il Tribunale nega il diritto all’indennizzo per due ragioni fondamentali:

  • non era stata fornita prova in ordine al fatto che questi debiti fossero diversi rispetto a quelli dichiarati in fase di trattative nello stato patrimoniale

  • non era stata fornita prova che questi debiti fossero stati effettivamente pagati

Con le parole della Corte “In mancanza delle schede contabili della società descrittive della composizione del debito risultante dalla situazione patrimoniale in questione non può, infatti, ritenersi in alcun modo dimostrato che le passività descritte nella lettera di contestazione siano effettivamente diverse ed ulteriori rispetto a quelle dichiarate nella situazione patrimoniale allegata al contratto. Se si considera, poi, che neanche l’avvenuto pagamento da parte della … OMISSIS … dei debiti in questione risulta in alcun modo provato, l’infondatezza dell’azione … OMISSIS … appare evidente ed assorbente”.

In altre parole, secondo la pronuncia in questione, nel caso in cui si verifichino passività occulte, la garanzia opera solo a condizione che:

  • si provi l’emersione di debiti diversi da quelli dichiarati; e

  • si sia effettivamente subito un danno perché quei debiti sono stati pagati o perché si riesca a fornire la prova della diminuzione di valore della partecipazione acquistata.

Peraltro, con riferimento al primo punto, si evidenzia che, nonostante l’ammontare dei debiti occulti ammontasse ad una cifra nettamente superiore a quella dichiarata in fase di due diligence, tale evenienza non è stata ritenuta sufficiente ai fini probatori, lasciando intendere come la prova sull’esistenza di passività ulteriori possa essere fornita solo in via diretta e non in via deduttiva.

Autori

Daniele Costa

Founder

daniele.costa@kbl-law.com

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cessione quote clausola garanzia passività occulte presupposti validità onere della prova