Finanziamento soci e rischi di accertamento fiscale

di Daniele Costa

in Commerciale e Societario
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Principio: la legittimità di un finanziamento soci (opponibile al Fisco) richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti.

Il Caso

Il finanziamento soci costituisce una delle modalità di finanziamento o, forse, sarebbe meglio dire di auto-finanziamento, a disposizione delle società.

Ne fanno uso prevalentemente le società di persone e le società di capitali (si pensi al classico caso di una PMI in forma di S.r.l.).

Spesso, tuttavia, soprattutto nelle società a ristretta base sociale – vale a dire quelle società con una compagine sociale composta da pochi soci – si tende ad effettuare questo tipo di operazioni con una certa “disinvoltura”, senza adottare una serie di cautele che possono eliminare o, quantomeno, limitare i rischi di un accertamento da parte del Fisco e, nel caso, avere a disposizione tutta la documentazione a sostegno della legittimità dell’operazione.

Nel caso oggetto della presente pronuncia, una S.r.l. riceveva un avviso di accertamento in cui, tra le altre contestazioni, vi era quella relativa all’omessa dichiarazione di ricavi per Euro 57.000, somma pari alla posta “debiti verso soci” contenuta all’interno dei documenti contabili della società.

Per comprendere meglio la fattispecie dell’omessa dichiarazione di ricavi proviamo a fare un esempio: si pensi al caso dei clienti che paghino il prezzo del bene/servizio acquistato in parte alla società e, in parte, al socio in nero.

Si tratterebbe, in sostanza, di un’ipotesi di sotto-fatturazione.

Così operando, la società occulterebbe parte dei ricavi che, pertanto, non sarebbero oggetto di imposizione fiscale e, inoltre, verrebbero dal socio reimmessi nelle casse societarie, qualora ce ne fosse bisogno, mediante un finanziamento soci.

Tornando al ns. caso, l’Amministrazione Finanziaria contestava la legittimità dell’operazione, in quanto mancava il verbale di assemblea, mentre la società sosteneva che l’assenza della delibera in questione costituisse una mera irregolarità.

Soccombente in secondo grado, il Fisco decideva di presentare ricorso per Cassazione.

La Pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 24746/2020, ribalta la decisione della Commissione Tributaria Regionale, favorevole al contribuente.

La Cassazione, infatti, aderisce alla tesi dell’Amministrazione Finanziaria, mediante un’interpretazione restrittiva e formale del dettato normativo.

Come noto, infatti, l’art. 2467 c.c. prevede che “… s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Nel caso in questione, invece, non vi era alcun documento da cui emergesse l’esistenza di uno dei due requisiti sopra indicati.

In altre parole, quindi, secondo la Suprema Corte, il verbale assembleare avrebbe la funzione di asseverare la presenza di una situazione che giustifichi un’immissione di risorse finanziare dall’esterno.

Da ciò deriverebbe che “… non poteva essere degradata a mera irregolarità formale l’assenza di verbali assembleari sul punto, che non potrebbe spostare la natura delle operazioni avvenute (cfr. gravata sentenza, pag. 3, primo cpv.), quando invece ne costituisce elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione quale prestito soci, secondo i principi sopra enunciati, nonché per i profili contabili riflessi, tra cui quelli fiscali”.

Per completezza si segnala come l’orientamento della Cassazione sul punto non sia univoco (in senso difforme, si veda, ad esempio, Cass. ordinanza 6104/2019).

Consigli

Dall’analisi della pronuncia della Cassazione emerge come l’operazione di finanziamento soci meriti di essere eseguita con un certo rigore e seguendo una serie di passaggi che consentano alla società di operare all’interno del quadro normativo (in particolare dei requisiti previsti dal sopra indicato art. 2467 c.c.).

Pertanto, qualora si dovesse effettuare un finanziamento soci, si consiglia di:

  • approvare una delibera assembleare da cui emerga l’esistenza di una delle situazioni indicate dall’art. 2467 c.c. che giustifichi il prestito soci
  • precisare le condizioni del prestito (es. scadenze, fruttifero o infruttifero ecc.) tramite un contratto (si suggerisce la sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza)
  • aggiornamento delle scritture contabili