Fondo Rilancio - Scheda di sintesi

di Daniele Costa

in M&A e Capital Markets
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Fondo Rilancio - Scheda di sintesi

Premessa1

Il presente documento ha lo scopo di sintetizzare in via schematica i principali presupposti per poter accedere al Fondo Rilancio, secondo quanto previsto dal Decreto MISE 1 ottobre 2020 - Modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle Startup innovative e delle piccole e medie imprese innovative (GU Serie Generale n.288 del 19-11-2020).

1. Caratteristiche del Fondo

FIA mobiliare e riservato gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A. (“SGR”)

2. Qual è la dotazione del Fondo?

Euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00)

3. Quali sono i soggetti beneficiari?

Vi sono due tipi di imprese target:

  • ​ Startup innovative
  • ​ PMI innovative

Il Fondo investe nelle imprese target al fine di supportarne lo sviluppo e/o sostenerne progetti di rilancio dell’attività.

Il Fondo può investire in:

  • imprese target che siano già state oggetto di investimento da parte di investitori regolamentati2 e/o investitori qualificati3, in data non antecedente a sei mesi prima dell’entrata in vigore del decreto legge 34/20204, o
  • imprese target che siano oggetto di investimento da parte di investitori regolamentati e/o investitori qualificati che stiano effettuando un round di investimento unitamente al Fondo.

4. Come sarà suddiviso il patrimonio del Fondo tra investitori regolamentati e investitori qualificati?

Il patrimonio del Fondo dovrà risultare investito, in via tendenziale, per:

  • ​ 70% in imprese nelle quali abbiano co-investito investitori qualificati;
  • ​ 30%, in imprese nelle quali abbiano co-investito investitori regolamentati.

5. Che tipo di investimenti può effettuare il Fondo?

Vi sono due tipi di investimenti:

  • ​ investimenti iniziali, che saranno effettuati mediante la sottoscrizione di finanziamenti convertendi5;
  • ​ investimenti successivi, che saranno effettuati mediante investimenti in equity

6. Qual è la soglia massima di investimento?

Il valore delle singole operazioni di investimento realizzate dal Fondo non potrà essere superiore a massimo quattro volte l’investimento effettuato dagli investitori regolamentati e/o dagli investitori qualificati fino a un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per singola impresa target.

7. Quali sono i presupposti per poter accedere al Fondo?

Le imprese target oggetto di investimento da parte del Fondo sono selezionate tra le Startup innovative e le PMI innovative che, al momento dell’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo, soddisfino quantomeno tutte le seguenti caratteristiche:

  1. sono imprese che hanno la sede legale in Italia e che svolgono effettivamente la loro attività o programmi di sviluppo in Italia;
  2. hanno concrete potenzialità di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi, dimostrabile attraverso il rispetto di almeno uno dei seguenti criteri:
  3. sulla base di una crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei servizi nei 12 (dodici) mesi antecedenti l’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo, ovvero
  4. sulla base di un sostenibile piano industriale triennale approvato dal competente organo amministrativo;
  5. sulla base di contratti o partnership strategiche, ovvero
  6. sulla base di brevetti depositati con potenzialità di sfruttamento industriale, nonché in una eventuale fase di ricerca e sviluppo, sulla base della validazione della tecnologia proposta;
  7. non presentano procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati;
  8. superano le verifiche di gestione del rischio, conformità alle norme o prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo eventualmente condotte dalla SGR ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari applicabili e della normativa interna della SGR.

Il Fondo nei primi sei mesi di attività selezionerà le imprese target dando precedenza a quelle imprese che presentano le seguenti caratteristiche:

  1. con riferimento alle sole Startup innovative, la conclusione con esito positivo, da parte dell’impresa, del procedimento istruttorio previsto dalla Circolare MiSE6, a seguito di regolare presentazione di un’istanza per l’ammissione al percepimento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014, così come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2019, ovvero
  2. con riferimento sia alle Startup innovative che alle PMI innovative, l’aver subito una riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell’anno 2019, dimostrabile attraverso una situazione contabile gestionale approvata dal competente organo amministrativo.

1Il presente documento ha finalità meramente divulgative e di orientamento generale e non può in alcun modo sostituire l’attività di consulenza legale e/o fiscale. KBL Law e i suoi professionisti non sono quindi responsabili per qualsiasi azione legale e/o contestazione, in ogni e qualsivoglia sede nazionale e/o internazionale, connessa e/o in qualsiasi modo derivante dal contenuto del predetto documento.

2Per “investitori regolamentati” si intendono i gestori autorizzati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni che gestiscono organismi di investimento.

3Per “investitori qualificati” si intendono i soggetti, italiani o esteri, individuati dalla SGR, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e massima apertura, tra operatori del mercato del venture capital, rientranti nelle seguenti categorie:

  1. acceleratori e incubatori con consolidata esperienza nel settore del venture capital, misurabile secondo indici quantitativi e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare, almeno uno dei seguenti:

​ 1) abbiano almeno venti tra Startup innovative o PMI innovative in portafoglio;

​ 2) abbiano positivamente concluso almeno due programmi di accelerazione;

​ 3) le imprese oggetto dei programmi di accelerazione abbiano ricevuto capitali da parte di investitori terzi pari almeno a tre volte i capitali investiti dall’acceleratore o incubatore;

​ 4) il valore del portafoglio dell’acceleratore o incubatore sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle società in portafoglio;

​ 5) abbiano positivamente effettuato almeno due operazioni di disinvestimento (exit);

  1. business angels che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonché competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate per supportare i progetti di sviluppo delle imprese target definiti nell’ambito dell’operazioni di investimento del Fondo. A tal fine si presume che la partecipazione consolidata ad associazioni di categoria italiane o estere costituisca indice del possesso da parte del business angel dei richiesti requisiti di competenza, professionalità e capacità organizzative;
  2. family offices che si qualifichino come investitori professionali o, altrimenti, che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonché le competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate rispetto all’operazione di investimento da realizzare congiuntamente al Fondo. Costituisce indice presuntivo del possesso dei richiesti requisiti di competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche l’aver effettuato, in almeno uno dei due anni precedenti la presentazione dell’opportunità di investimento al Fondo, operazioni di investimento nel settore del venture capital e, in particolare, in imprese aventi caratteristiche similari alle imprese target ovvero secondo modalità analoghe alle strategie di investimento nel Fondo.

4Il decreto legge 34/2020 è entrato in vigore il 19 maggio 2020.

5Per “finanziamento convertendo” si intende lo strumento di quasi equity consistente in un apporto, che non dà luogo a restituzione o rimborso, produttivo di interessi figurativi per il periodo di tempo indicato nel regolamento di gestione del Fondo, che maturano ad un tasso di interesse semplice annuo sempre indicato nel regolamento di gestione del Fondo, che viene convertito, unitamente agli interessi, in equity dell’impresa target al ricorrere, prima del termine delle attività di liquidazione del Fondo, di alcune circostanze (a mero titolo esemplificativo: IPO, ipotesi di change of control, cessione di azienda, investimenti effettuati da parte di investitori terzi ad un controvalore complessivo pari o superiore ad una soglia che indicata nel regolamento del Fondo) salvo rinuncia, comprensiva degli interessi, da parte della SGR nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo.

6La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0439196 del 16 dicembre 2019, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative». Si tratta della circolare che disciplina la partecipazione allo strumento “Smart & Start Italia”.

Autori

Daniele Costa

Founder

daniele.costa@kbl-law.com

Tags

Aumento di capitale startup equity capital markets contratto investimento PMI