La tutela del design non registrato

di Daniele Costa

in Proprietà Intellettuale
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Principio: secondo il Reg. CE n. 6 del 2002 un modello comunitario non registrato può essere considerato divulgato al “pubblico” e, quindi, godere della tutela riservata al cd. design di fatto, solo se sia stato esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale da essere conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato che siano operanti nell’Unione Europea. Tuttavia non si può ritenere che il design non registrato sia “conosciuto dagli ambienti specializzati” nel caso in cui la conoscibilità sia meramente interna alle società facenti parte del medesimo gruppo aziendale (nel caso di specie tra la casa madre spagnola e la branch italiana).

Il Caso

Una nota azienda spagnola attiva nel settore del cd. fast fashion cita in giudizio una società italiana accusandola di aver violato i propri diritti di privativa industriale relativi ad alcuni design comunitari non registrati e di avere altresì compiuto atti di concorrenza sleale, richiedendo il risarcimento dei danni subiti.

Come noto, il design non registrato (anche detto design di fatto) gode di una tutela minore rispetto a quella del design registrato, in quanto il titolare è tutelato solo nel caso in cui dimostri che il soggetto terzo è a conoscenza del disegno e lo abbia copiato.

Nel caso in questione, la controversia verte proprio sul tema della conoscibilità, da parte del terzo, dei disegni oggetto del giudizio.

Secondo quanto disposto dall’art. 11 del Reg. CE 6/2002 il disegno non registrato si considera divulgato al pubblico – e, quindi, meritevole di tutela – se lo stesso “è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza”.

L’azienda spagnola ritiene che la società italiana concorrente fosse a conoscenza dei propri disegni e, per provare tale circostanza, depositava le bolle di consegna della merce alla propria rete di negozi con sede in Italia, le fatture del fornitore del prodotto finito e le dichiarazioni dei designer.

La Corte di Appello di Napoli, tuttavia, ritiene non sufficienti le prove fornite in ordine alla pubblicazione dei disegni per le seguenti ragioni:

  • i documenti prodotti in giudizio avevano natura meramente interna, in quanto provavano al più lo spostamento della merce dalla casa madre spagnola alla controllata italiana
  • gli stessi documenti non garantivano la sicura riferibilità dei prodotti in questione ai modelli o disegni di cui era lamentata la violazione della privativa

La società attrice decide, quindi, di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo che “affinché un modello non registrato possa essere ritenuto divulgato è sufficiente la ragionevole conoscibilità dello stesso negli ambienti specializzati, che non si identificano in quello degli utilizzatori finali, ma nel mondo degli “addetti ai lavori”, ossia di coloro che se ne occupano professionalmente a partire dall’ideazione e fino alla commercializzazione del prodotto. E’ sufficiente quindi la conoscenza del settore, da intendersi come catena distributiva”.

La Sentenza

La Suprema Corte, tuttavia, con la pronuncia n. 11349/2020, conferma la sentenza di secondo grado e rigetta il ricorso presentato.

I Giudici di legittimità, infatti, pur confermando che il Reg. CE 6/2002, utilizzando l’espressione “ambienti specializzati del settore interessato”, ha inteso riferirsi agli operatori professionali, ossia agli “addetti ai lavori”, hanno sottolineato come tale categoria, se da un lato non coincide con i possibili clienti finali, dall’altro non può essere circoscritta a coloro che fanno parte della catena distributiva aziendale.

Secondo le parole della Corte “La divulgazione al pubblico di un modello non registrato deve avere quindi necessariamente una proiezione “esterna”, rispetto alla specifica realtà “aziendale” cui lo stesso è riconducibile, a nulla rilevando che i soggetti che fanno parte del gruppo d’imprese (o ne siano in una certa qualificata misura con essa collegate) possano avere una personalità giuridica distinta”.

Autori

Daniele Costa

Founder

daniele.costa@kbl-law.com

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tutela design design non registrato design di fatto pubblicazione divulgazione prova