Regolamento UE 2020/1503 Crowdfunding Investitori sofisticati e non sofisticati

di Daniele Costa

in Commerciale e Societario IT e Diritto delle Nuove Tecnologie M&A e Capital Markets
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Premessa

Il presente documento contiene una breve scheda esplicativa su alcuni profili del Regolamento UE 2020/1503 (“Regolamento”) in materia di crowdfunding. Lo scopo è quello di far comprendere ai non addetti ai lavori (in primis imprenditori ed investitori) quali sono le potenzialità e le novità introdotte dal Regolamento. In ogni caso, il presente documento ha finalità meramente divulgative e di orientamento generale e non può in alcun modo sostituire l’attività di consulenza legale e/o fiscale.

Definizioni

Fornitore di Servizi di Crowdfunding” o “Fornitore”, persona giuridica che presta servizi di crowdfunding (es. una società di capitali, quali S.r.l. e S.p.A.);

Investitore”, ogni persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.) che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

Titolare di Progetti”, ogni persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.), che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding;

Gestione Individuale di Portafogli di Prestiti”, la ripartizione, da parte di un Fornitore di Servizi di Crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un Investitore a uno o più progetti di crowdfunding (aventi ad oggetto prestiti) sulla sua piattaforma di crowdfunding, conformemente a un mandato individuale conferito dall’Investitore (es. Sig.ra Francesca Bianchi intende investire una somma X su uno o più progetti di lending crowdfunding e si affida ad un determinato Fornitore affinché sia quest’ultimo a decidere dove investire il denaro. Le facoltà di scelta del Fornitore non saranno assolute, ma saranno delimitate dal contenuto del mandato che la Sig.ra Bianchi conferirà al Fornitore);

Servizio di Crowdfunding”, l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di Investitori e Titolari di Progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, all’interno della quale si potranno trovare progetti di crowdfunding aventi ad oggetto prestiti o progetti di crowdfunding aventi ad oggetto valori mobiliari e altri strumenti finanziari (es. quote di una S.r.l., obbligazioni ecc.).

Investitori sofisticati e non sofisticati

Il Regolamento prevede una differente disciplina a seconda della categoria di Investitori cui il Titolare del Progetto (e conseguentemente la piattaforma) si rivolge.

Gli Investitori, infatti, possono essere sofisticati o non sofisticati.

La prima categoria ricomprende gli investitori professionali (es. enti creditizi, imprese di investimento, fondi di investimento, imprese di assicurazione).

I soggetti appartenenti a tale categoria posseggono la professionalità e le competenze necessarie per valutare le opportunità e soprattutto i rischi dell’investimento.

Viceversa, i soggetti appartenenti alla seconda categoria – che nel caso del crowdfunding costituiscono la principale platea di Investitori – godranno di specifiche tutele, proprio per proteggere la loro posizione di Investitori non “professionali”.

Più nello specifico, i presidi previsti dal Regolamento in favore degli Investitori non sofisticati sono:

  • ​ test d’ingresso di verifica delle conoscenze (e simulazione della capacità di sostenere perdite)
  • ​ sistema di alert nel caso di investimenti oltre una certa soglia
  • ​ periodo di riflessione precontrattuale

Test di ingresso

Con riferimento al primo istituto, il Regolamento prevede che, prima di dare la possibilità agli Investitori non sofisticati di effettuare operazioni di investimento, il Fornitore dovrà sottoporre tali soggetti ad un test di ingresso con cui verificare l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale, nonché, nello specifico, all’investimento in progetti di crowdfunding.

Tale test dovrà essere ripetuto ogni 2 anni.

Nel caso in cui l’Investitore non sofisticato non fornisca le informazioni richieste o, al termine della fase di test, il Fornitore ritenga che l’Investitore non possieda sufficienti conoscenze, competenze o esperienza, il medesimo Fornitore dovrà avvisare il potenziale Investitore che i servizi offerti tramite la piattaforma potrebbero essere inappropriati per lui ed emana nei suoi confronti una segnalazione di rischio.

Tale segnalazione di rischio indica chiaramente il rischio di perdita della totalità del denaro investito. Per poter procedere con le operazioni di investimento, il potenziale Investitore non sofisticato dovrà riconoscere espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione.

Per completare la fase di test, il Fornitore dovrà altresì sottoporre il potenziale Investitore non sofisticato ad una simulazione in merito alla sua capacità di sostenere perdite, calcolata in misura pari al 10 % del proprio patrimonio netto.

Tale simulazione dovrà essere ripetuta ogni anno.

Sistema di alert

In tutti i casi in cui un Investitore non sofisticato intenda effettuare un investimento in un progetto di crowdfunding per un ammontare superiore all’importo più elevato tra:

  1. ​ € 1.000,00; o
  2. ​ il 5% del patrimonio netto dell’Investitore

il Fornitore dovrà fare in modo che l’Investitore riceva un avvertenza sui rischi e fornisca un consenso espresso all’operazione.

Periodo di riflessione

Come ultimo presidio in favore della categoria degli Investitori non sofisticati, il Regolamento prevede un periodo di riflessione precontrattuale durante il quale l’Investitore non sofisticato può revocare in qualsiasi momento la sua offerta di investire o la sua manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding, senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità.

Il periodo di riflessione dura 4 giorni di calendario.

Dal punto di vista operativo, è bene precisare che le modalità di revoca dovranno comprendere quantomeno le stesse modalità con le quali l’Investitore non sofisticato aveva formulato l’offerta di investimento.

In altre parole, non è possibile prevedere modalità di revoca più complesse ed articolate rispetto alle modalità di manifestazione della volontà di investire, con il chiaro intento di disincentivare l’Investitore dall’esercitare il diritto di ripensamento.

Il Regolamento, inoltre, specifica che “I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero garantire che prima della scadenza del periodo di riflessione nessuna somma sia prelevata dall’investitore né sia trasferita al titolare del progetto”.

Da ultimo si specifica che, nel caso in cui l’Investitore abbia scelto il servizio di Gestione Individuale di Portafogli di Prestiti (servizio attraverso cui l’Investitore conferisce un incarico al Fornitore di investire un importo prestabilito di denaro su uno o più progetti di lending crowdfunding presenti sulla piattaforma del medesimo Fornitore), il diritto di revoca potrà essere esercitato solo entro 4 giorni di calendario dal conferimento del mandato di investimento iniziale e non con riferimento ad ogni singolo investimento che verrà effettuato in esecuzione del predetto mandato.