Regolamento UE 2020/1503 Crowdfunding ambito oggettivo e soggettivo

di Daniele Costa

in Commerciale e Societario IT e Diritto delle Nuove Tecnologie M&A e Capital Markets
Condividi

Premessa

Il presente documento contiene una breve scheda esplicativa su alcuni profili del Regolamento UE 2020/1503 (“Regolamento”) in materia di crowdfunding. Lo scopo è quello di far comprendere ai non addetti ai lavori (in primis imprenditori ed investitori) quali sono le potenzialità e le novità introdotte dal Regolamento. In ogni caso, il presente documento ha finalità meramente divulgative e di orientamento generale e non può in alcun modo sostituire l’attività di consulenza legale e/o fiscale.

Definizioni

Fornitore di Servizi di Crowdfunding” o “Fornitore”, persona giuridica che presta servizi di crowdfunding (es. una società di capitali, quali S.r.l. e S.p.A.);

Investitore”, ogni persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.) che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

Titolare di Progetti”, ogni persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.), che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding;

Gestione Individuale di Portafogli di Prestiti”, la ripartizione, da parte di un Fornitore di Servizi di Crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un Investitore a uno o più progetti di crowdfunding (aventi ad oggetto prestiti) sulla sua piattaforma di crowdfunding, conformemente a un mandato individuale conferito dall’Investitore (es. Sig.ra Francesca Bianchi intende investire una somma X su uno o più progetti di lending crowdfunding e si affida ad un determinato Fornitore affinché sia quest’ultimo a decidere dove investire il denaro. Le facoltà di scelta del Fornitore non saranno assolute, ma saranno delimitate dal contenuto del mandato che la Sig.ra Bianchi conferirà al Fornitore);

Servizio di Crowdfunding”, l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di Investitori e Titolari di Progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, all’interno della quale si potranno trovare progetti di crowdfunding aventi ad oggetto prestiti o progetti di crowdfunding aventi ad oggetto valori mobiliari e altri strumenti finanziari (es. quote di una S.r.l., obbligazioni ecc.).

A chi si applica il Regolamento?

Il Regolamento si applica a quei soggetti che vogliano fornire i seguenti servizi:

  • ​ Servizi di Crowdfunding
  • ​ Gestione Individuale di Portafogli di Prestiti

Il Regolamento non si applica a:

  • servizi diversi da quelli sopra indicati (tali servizi devono in ogni caso essere forniti nel rispetto delle normative applicabili)
  • Servizi di Crowdfunding forniti a Titolari di Progetti che sono consumatori. APPROFONDIMENTO: sembrano, quindi, escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento le piattaforme di peer-to-peer lending, vale a dire quelle piattaforme di intermediazione in cui un privato richiede un finanziamento per scopi personali
  • offerte di crowdfunding superiori a un importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). APPROFONDIMENTO: tale soglia deve essere calcolata su un periodo di 12 mesi, come somma dei capitali raccolti tramite le piattaforme di crowdfunding, nonché dei capitali raccolti in cambio di valori mobiliari (es. azioni, obbligazioni, altri titoli di debito) al di fuori delle piattaforme di crowdfunding nei casi in cui non è obbligatorio pubblicare il prospetto informativo

Quando entra in vigore il Regolamento?

Il Regolamento entra in vigore a partire dal 10 novembre 2021.

Quali sono i soggetti coinvolti?

I soggetti coinvolti sono principalmente tre: il Fornitore di Servizi di Crowdfuding, il Titolare di Progetti e l’Investitore.

Il Fornitore di Servizi di Crowdfunding è il soggetto che gestisce la piattaforma informatica attraverso cui vengono erogati i Servizi di Crowdfunding (es. pubblicazione dei progetti di crowdfunding), il servizio di Gestione Individuale di Portafogli di Prestiti e i servizi accessori.

Con riferimento ai cd. servizi accessori, si precisa fin da subito che il Fornitore di Servizi di Crowdfunding potrà fornirli direttamente o tramite soggetti terzi.

A titolo di esempio, i servizi di pagamento attraverso cui avverranno le transazioni possono essere forniti direttamente dal Fornitore, qualora lo stesso sia anche autorizzato ad operare come prestatore di servizi di pagamento, o, in mancanza di tale autorizzazione, tramite un soggetto terzo a ciò autorizzato.

Il Titolare di Progetti, invece, è il soggetto che pubblica sulla piattaforma un progetto di crowdfunding per la raccolta di prestiti o valori mobiliari e altri strumenti finanziari (es. quote di una S.r.l., obbligazioni ecc.). Si pensi ad esempio ad una S.r.l. che voglia raccogliere capitale “in cambio” di quote per la realizzazione di un progetto di impresa. Come specificato anche sopra, il Titolare di Progetti potrà raccogliere denaro dalla “folla” esclusivamente per progetti di tipo imprenditoriale e non per progetti personali.

L’Investitore è il soggetto - persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.) - che, tramite la piattaforma di crowdfunding, decide di investire del denaro in un progetto di crowdfunding a titolo di prestito (verso € 100 e, alle condizioni pattuite, avrò diritto a ricevere € 100+interessi) o in cambio di valori mobiliari o strumenti finanziari (es. verso € 100 e “in cambio” riceverò quote di una S.r.l.).