Regolamento UE 2020/1503 Crowdfunding autorizzazione
di Daniele Costa
in Commerciale e Societario IT e Diritto delle Nuove Tecnologie M&A e Capital MarketsPremessa
Il presente documento contiene una breve scheda esplicativa su alcuni profili del Regolamento UE 2020/1503 (“Regolamento”) in materia di crowdfunding. Lo scopo è quello di far comprendere ai non addetti ai lavori (in primis imprenditori ed investitori) quali sono le potenzialità e le novità introdotte dal Regolamento. In ogni caso, il presente documento ha finalità meramente divulgative e di orientamento generale e non può in alcun modo sostituire l’attività di consulenza legale e/o fiscale.
Definizioni
“Fornitore di Servizi di Crowdfunding” o “Fornitore”, persona giuridica che presta servizi di crowdfunding (es. una società di capitali, quali S.r.l. e S.p.A.);
“Investitore”, ogni persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.) che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
“Titolare di Progetti”, ogni persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.), che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding;
“Gestione Individuale di Portafogli di Prestiti”, la ripartizione, da parte di un Fornitore di Servizi di Crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un Investitore a uno o più progetti di crowdfunding (aventi ad oggetto prestiti) sulla sua piattaforma di crowdfunding, conformemente a un mandato individuale conferito dall’Investitore (es. Sig.ra Francesca Bianchi intende investire una somma X su uno o più progetti di lending crowdfunding e si affida ad un determinato Fornitore affinché sia quest’ultimo a decidere dove investire il denaro. Le facoltà di scelta del Fornitore non saranno assolute, ma saranno delimitate dal contenuto del mandato che la Sig.ra Bianchi conferirà al Fornitore);
“Servizio di Crowdfunding”, l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di Investitori e Titolari di Progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, all’interno della quale si potranno trovare progetti di crowdfunding aventi ad oggetto prestiti o progetti di crowdfunding aventi ad oggetto valori mobiliari e altri strumenti finanziari (es. quote di una S.r.l., obbligazioni ecc.).
Quali sono i requisiti per diventare Fornitore di Servizi di Crowdfunding?
Per poter operare come Fornitore di Servizi di Crowdfunding è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Tenendo conto dell’attuale quadro normativo e regolamentare italiano, per gli operatori con sede legale in Italia l’autorità competente sarà presumibilmente la Consob.
APPROFONDIMENTO: Il contenuto della domanda è complesso ed articolato, per cui qui di seguito ci si limiterà ad indicare i principali elementi (per una disamina completa si rimanda all’art. 12 del Regolamento):
- dati societari e statuto del candidato Fornitore
-
programma di attività, che dovrà specificare quali servizi nel settore del crowdfunding il candidato Fornitore intende offrire
-
descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del candidato Fornitore
- descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati
- descrizione dei rischi operativi
- prova del fatto che il candidato Fornitore rispetta i presidi prudenziali (vale a dire i requisiti economico/finanziari che il candidato Fornitore deve possedere)
- descrizione del piano di continuità operativa che stabilisce misure e procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato Fornitore, la continuità della prestazione dei servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti
- l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato Fornitore e la prova che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
- descrizione delle procedure per il trattamento dei reclami
- descrizione delle procedure del candidato Fornitore per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento
- descrizione delle procedure del candidato Fornitore in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati
Quali sono i tempi per ottenere il rilascio dell’autorizzazione?
Il Regolamento prevede che entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente ne valuta la completezza e, in caso ritenga la domanda incompleta, fisserà un termine per richiedere ulteriori informazioni e documenti.
Se la domanda non viene integrata entro il suddetto termine, l’autorità può rifiutarsi di riesaminare la domanda.
In tutti gli altri casi, entro 3 mesi dalla ricezione di una domanda completa, l’autorità adotterà una decisione motivata con cui concederà o rifiuterà di concedere l’autorizzazione.
Se si ottiene l’autorizzazione in Italia si possono offrire i propri servizi anche negli altri Paesi UE?
Si, il candidato Fornitore che ottenesse l’autorizzazione potrà offrire i Servizi di Crowdfunding previsti dal Regolamento sia in Italia che negli altri Paesi UE.
A tal proposito il Regolamento prevede che gli Stati membri non imporranno ai Fornitori che offrono Servizi di Crowdfunding su base transfrontaliera una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui tali Fornitori sono autorizzati.
Il Fornitore che intendesse operare anche in un altro Stato membro dovrà semplicemente inviare una comunicazione alla propria autorità competente, contenente le seguenti informazioni:
- un elenco degli Stati membri in cui il Fornitore intende operare
- l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili in tali Stati membri
- la data di inizio della prevista prestazione dei servizi
- un elenco di ogni altra attività esercitata dal Fornitore che non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento
Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione sopra indicata, l’autorità competente invierà le suddette informazioni alle autorità competenti dei Paesi UE indicati dal Fornitore.
Il Fornitore potrà in ogni caso iniziare ad operare al più tardi 15 giorni di calendario dopo l’invio della comunicazione alla propria autorità competente.
Una volta ottenuta l’autorizzazione è possibile estendere la domanda di autorizzazione con riferimento a servizi che non erano stati indicati nella domanda originaria?
Anche in questo caso la risposta è si.
Dal punto di vista delle tempistiche, la domanda di estensione seguirà il medesimo iter previsto per la presentazione della domanda di autorizzazione originaria.
Cosa succede ai Fornitori di Servizi di Crowdfunding che già operavano in Italia?
Il Regolamento prevede un periodo transitorio per tutti i Fornitori di Servizi di Crowdfunding che operavano in uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale.
In Italia si può citare il caso delle piattaforme di equity e debt crowdfunding che da alcuni anni operano all’interno di un quadro normativo definito.
Tali soggetti, che di fatto erogano una parte dei Servizi di Crowdfunding previsti dal Regolamento, potranno continuare ad operare senza il rilascio dell’autorizzazione prevista dal Regolamento fino al 10 novembre 2022.
Se vorranno continuare ad operare anche successivamente al 10 novembre 2022 i suddetti soggetti dovranno ottenere l’autorizzazione sulla base dei requisiti previsti dal Regolamento.
Ciò significa che dopo tale data:
- non potranno più pubblicare alcuna nuova offerta di crowdfunding
- la gestione dei rapporti già in essere potrà in ogni caso continuare in conformità del diritto nazionale applicabile
In ogni caso, anche se non espressamente previsto, si può ragionevolmente sostenere che, anche durante il periodo transitorio, tali soggetti non potranno fornire i propri servizi in altri Paesi UE, a meno che nel frattempo non abbiano ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Regolamento o non rispettino le normative nazionali previste in ciascun singolo Paese UE.