Regolamento UE 2020/1503 Crowdfunding la scheda di investimento

di Daniele Costa

in Commerciale e Societario IT e Diritto delle Nuove Tecnologie M&A e Capital Markets
Condividi

Premessa

Il presente documento contiene una breve scheda esplicativa su alcuni profili del Regolamento UE 2020/1503 (“Regolamento”) in materia di crowdfunding. Lo scopo è quello di far comprendere ai non addetti ai lavori (in primis imprenditori ed investitori) quali sono le potenzialità e le novità introdotte dal Regolamento. In ogni caso, il presente documento ha finalità meramente divulgative e di orientamento generale e non può in alcun modo sostituire l’attività di consulenza legale e/o fiscale.

Definizioni

Fornitore di Servizi di Crowdfunding” o “Fornitore”, persona giuridica che presta servizi di crowdfunding (es. una società di capitali, quali S.r.l. e S.p.A.);

Investitore”, ogni persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.) che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

Titolare di Progetti”, ogni persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.), che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding;

Gestione Individuale di Portafogli di Prestiti”, la ripartizione, da parte di un Fornitore di Servizi di Crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un Investitore a uno o più progetti di crowdfunding (aventi ad oggetto prestiti) sulla sua piattaforma di crowdfunding, conformemente a un mandato individuale conferito dall’Investitore (es. Sig.ra Francesca Bianchi intende investire una somma X su uno o più progetti di lending crowdfunding e si affida ad un determinato Fornitore affinché sia quest’ultimo a decidere dove investire il denaro. Le facoltà di scelta del Fornitore non saranno assolute, ma saranno delimitate dal contenuto del mandato che la Sig.ra Bianchi conferirà al Fornitore);

Servizio di Crowdfunding”, l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di Investitori e Titolari di Progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, all’interno della quale si potranno trovare progetti di crowdfunding aventi ad oggetto prestiti o progetti di crowdfunding aventi ad oggetto valori mobiliari e altri strumenti finanziari (es. quote di una S.r.l., obbligazioni ecc.).

La scheda di investimento

Uno degli elementi fondamentali in un progetto di crowdfunding è costituito dalla scheda di investimento (cd. “KIIS” - key investment information sheet).

Tale documento dovrà contenere una serie di informazioni che consentano ai potenziali Investitori di prendere una decisione di investimento consapevole ed informata.

Contenuto della scheda di investimento

Il contenuto del KIIS varia a seconda del tipo di servizio che viene offerto, così che il contenuto della scheda per il servizio di Gestione Individuale di Portafogli di Prestiti sarà necessariamente diverso rispetto a quello previsto per la partecipazione a singoli progetti di crowdfunding.

Allo stesso tempo, all’interno dei progetti di crowdfunding, le informazioni da fornire agli Investitori dipenderanno dal tipo di prodotto che viene offerto (a titolo di esempio, se l’Investitore sta partecipando ad un progetto di crowdfunding avente ad oggetto prestiti le informazioni che riceverà saranno in parte diverse da quelle che riceverebbe nell’ipotesi in cui effettuasse un investimento in equity, vale a dire un investimento in cui, in cambio di denaro, ricevesse le quote della società titolare del progetto).

Non essendo tuttavia questa la sede opportuna per una disamina approfondita del contenuto delle singole schede di investimento, possiamo invece concentrare la nostra attenzione sui profili più interessanti dal punto di vista operativo.

In primo luogo, si specifica che, una volta predisposta la scheda di investimento, la stessa non sarà sottoposta ad alcuna autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Ciò significa che non sarà necessario effettuare un “passaggio” con l’autorità ogniqualvolta si voglia pubblicare un nuovo progetto di crowdfunding sulla piattaforma.

Ma cosa succede se, ad esempio, una piattaforma autorizzata in Italia volesse consentire anche agli Investitori di altri Paesi UE di partecipare?

Si pensi al caso di un Titolare di Progetto con sede in Italia che voglia pubblicare un’offerta di crowdfunding con l’intento di raccogliere investimenti da tutti i Paesi UE.

Anche in questo caso non sarà necessario ottenere l’autorizzazione da parte delle autorità competenti dei vari Paesi UE coinvolti, ma sarà tuttavia necessario tradurre il KIIS in una delle lingue ufficiali di tali Stati membri o in una lingua accettata dalle autorità competenti dei Paesi in questione.

Pertanto, nel caso in cui il Titolare del Progetto di cui sopra volesse rendere accessibile l’offerta anche per il mercato francese, tedesco e spagnolo, dovrà tradurre la scheda di investimento nelle predette lingue.

Il Regolamento, tuttavia, prevede anche un’altra ipotesi di traduzione che definirei “a richiesta”.

Facciamo l’esempio di un cittadino italiano che venga conoscenza di un’offerta di crowdfunding pubblicata da una piattaforma francese.

Per poter valutare con consapevolezza rischi e benefici dell’operazione lo stesso avrà diritto a richiedere al Fornitore francese di tradurre il KIIS nella propria lingua.

Nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di effettuare tale traduzione, lo stesso dovrà avvisare espressamente l’Investitore potenziale di astenersi dall’effettuare l’investimento.

Chi è responsabile della scheda di investimento?

Dopo aver analizzato il profilo oggettivo della scheda di investimento, resta ora da capire chi, dal punto di vista soggettivo, dovrà occuparsi della predisposizione di tale documento.

Il Regolamento prevede un meccanismo che coinvolge sia il Titolare del Progetto che il Fornitore.

In particolare il Titolare del Progetto dovrà occuparsi della predisposizione della scheda, mentre il Fornitore dovrà controllare che la stessa sia chiara, corretta e completa.

Il Fornitore, ovviamente, avrà bisogno della collaborazione del Titolare del Progetto, il quale, ad esempio, dovrà avvisarlo nel caso in cui vi sia una variazione delle informazioni.

Infatti, nel caso in cui tale variazione sia ritenuta significativa, il Fornitore dovrà informare immediatamente gli Investitori che hanno presentato un’offerta di investimento.

Più in generale, nel caso in cui il Fornitore individui omissioni, errori o imprecisioni nella scheda, che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell’investimento, lo segnalerà tempestivamente al Titolare del Progetto, il quale completerà o correggerà tempestivamente tali informazioni.

Nel caso in cui il Titolare del Progetto non provvedesse immediatamente ad integrare correttamente la scheda, il Fornitore dovrà:

  • sospendere l’offerta di crowdfunding fino a quando la scheda non sarà completata o corretta, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario
  • informare immediatamente gli Investitori che hanno presentato un’offerta di investimento di dette irregolarità individuate, delle misure già adottate e delle ulteriori misure che saranno adottate dal Fornitore

Il Regolamento, infine, prevede che, se dopo 30 giorni di calendario la scheda non è stata completata o corretta per rettificare tutte le irregolarità individuate, l’offerta di crowdfunding deve essere cancellata.