Regolamento UE 2020/1503 Crowdfunding marketing e conflitti di interesse

di Daniele Costa

in Commerciale e Societario IT e Diritto delle Nuove Tecnologie M&A e Capital Markets
Condividi

Premessa

Il presente documento contiene una breve scheda esplicativa su alcuni profili del Regolamento UE 2020/1503 (“Regolamento”) in materia di crowdfunding. Lo scopo è quello di far comprendere ai non addetti ai lavori (in primis imprenditori ed investitori) quali sono le potenzialità e le novità introdotte dal Regolamento. In ogni caso, il presente documento ha finalità meramente divulgative e di orientamento generale e non può in alcun modo sostituire l’attività di consulenza legale e/o fiscale.

Definizioni

Fornitore di Servizi di Crowdfunding” o “Fornitore”, persona giuridica che presta servizi di crowdfunding (es. una società di capitali, quali S.r.l. e S.p.A.);

Investitore”, ogni persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.) che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

Titolare di Progetti”, ogni persona fisica (es. Mario Rossi) o giuridica (es. una società di capitali quali S.r.l. e S.p.A.), che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding;

Gestione Individuale di Portafogli di Prestiti”, la ripartizione, da parte di un Fornitore di Servizi di Crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un Investitore a uno o più progetti di crowdfunding (aventi ad oggetto prestiti) sulla sua piattaforma di crowdfunding, conformemente a un mandato individuale conferito dall’Investitore (es. Sig.ra Francesca Bianchi intende investire una somma X su uno o più progetti di lending crowdfunding e si affida ad un determinato Fornitore affinché sia quest’ultimo a decidere dove investire il denaro. Le facoltà di scelta del Fornitore non saranno assolute, ma saranno delimitate dal contenuto del mandato che la Sig.ra Bianchi conferirà al Fornitore);

Servizio di Crowdfunding”, l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di Investitori e Titolari di Progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, all’interno della quale si potranno trovare progetti di crowdfunding aventi ad oggetto prestiti o progetti di crowdfunding aventi ad oggetto valori mobiliari e altri strumenti finanziari (es. quote di una S.r.l., obbligazioni ecc.).

Marketing e conflitti di interesse

Nell’articolo di oggi completiamo questa breve sintesi del Regolamento UE 2020/1503 in materia di crowdfunding, occupandoci di due tematiche con evidenti risvolti pratici, vale a dire il marketing e i conflitti di interesse.

Con riferimento al marketing, in primo luogo il Regolamento prevede che le comunicazioni commerciali non debbano essere pre-approvate dall’autorità competente.

Tale libertà, tuttavia, è compensata da una disciplina abbastanza analitica sui limiti in materia di pubblicità.

In primo luogo, tutte le comunicazioni di tipo commerciale relative ai servizi offerti dalle piattaforme, anche se effettuate tramite soggetti terzi, devono essere chiaramente identificabili come tali.

Ciò implica che il pubblico degli Investitori non deve avere dubbi sulla natura del messaggio che gli viene proposto (es. tramite un banner pubblicitario).

Per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni di marketing, le stesse devono rispettare i canoni della correttezza, della chiarezza e della coerenza rispetto alle informazioni contenute nella scheda sulle informazioni chiave relative al singolo investimento.

Inoltre, al fine di evitare effetti distorsivi sulle singole campagne di crowdfunding, prima della chiusura della raccolta fondi per un progetto, nessuna comunicazione di marketing può dedicare un’attenzione sproporzionata a singoli progetti od offerte di crowdfunding in programma, in attesa o in corso.

Da ultimo, si segnala che, così come previsto per la scheda contenente le informazioni sul singolo progetto, anche per quanto riguarda le comunicazioni di marketing, le stesse devono essere tradotte in una o più lingue ufficiali per ogni Stato membro in cui sono diffuse.

Pertanto, nel caso in cui una piattaforma italiana volesse pubblicare messaggi pubblicitari in Germania, dovrà necessariamente procedere a tradurre il contenuto degli stessi in tedesco.

Con riferimento, invece, al tema dei conflitti di interesse, come era facile immaginarsi, tenuto conto anche dell’esperienza che negli ultimi anni ha visto molti operatori coinvolti nei diversi Paesi UE, il legislatore europeo ha deciso di delimitare in maniera analitica alcune fattispecie.

In via preliminare, il Regolamento specifica che i Fornitori di Servizi di Crowdfunding devono operare come intermediari neutrali tra i clienti sulla piattaforma di crowdfunding.

Da ciò ne deriva che è loro vietato partecipare alle offerte di crowdfunding presenti sulla propria piattaforma.

Cosa prevede, invece, il Regolamento con riferimento ai soggetti in qualche modo collegati con il Fornitore? Es. i soci del Fornitore possono essere Titolari di un Progetto, vale a dire raccogliere denaro tramite la piattaforma? I dirigenti e i dipendenti del Fornitore possono investire sui progetti pubblicati sulla piattaforma?

Iniziamo col dire che il Regolamento prende in considerazione le seguenti categorie di soggetti ritenuti “sensibili”:

  • i soci che abbiano una quota almeno pari al 20% del capitale o dei diritti di voto (non sempre, infatti, le due categorie coincidono)
  • i dirigenti e i dipendenti del Fornitore
  • qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali soci, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo (si pensi al caso della società Alfa che voglia presentare un progetto di crowdfunding tramite la piattaforma del Fornitore Beta. Il socio di maggioranza di Alfa è anche socio al 20% di Beta)

Tali categorie di soggetti non possono operare come Titolari di Progetti, vale a dire che non possono presentare un progetto di crowdfunding tramite la piattaforma del medesimo Fornitore rispetto al quale sono soci oltre una certa soglia o hanno rapporti di lavoro.

Questo divieto è assoluto ed inderogabile.

Viceversa, ai soggetti sopra indicati non è vietato investire sui progetti di crowdfunding pubblicizzati sulla piattaforma, purché tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni previste per gli altri Investitori e purché tali persone non abbiano un accesso privilegiato alle informazioni (es. gli vengano comunicate delle informazioni in più rispetto al resto del “mercato” o gli vengano comunicate in anticipo in via riservata).

APPROFONDIMENTO: Il Fornitore, inoltre, dovrà comunicare integralmente sul proprio sito web il fatto che si accettano tali persone come Investitori, nonché le informazioni sui progetti specifici di crowdfunding in cui quest’ultime hanno investito.

Da ultimo si segnala che il Regolamento, pur non potendo individuare con la stessa precisione i casi specifici, prevede che i Fornitori adottino tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra Fornitori, i loro partecipanti al capitale, dirigenti o dipendenti, o qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo, da un lato, e i loro clienti, dall’altro, o tra un cliente e l’altro.

Su questo punto, la prassi applicativa ci consentirà di definire meglio le ipotesi specifiche in cui si possa individuare un conflitto di interessi.