Revoca delle deleghe all'amministratore solo per giusta causa

di Daniele Costa

in Commerciale e Societario M&A e Capital Markets
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Principi Cass. 4954/2020:

  • è possibile revocare la delega ad un amministratore solo in presenza di una giusta causa;
  • vi è giusta causa non solo in caso di inadempimenti espressi, da parte dell’amministratore, ai propri doveri, ma anche quando vi sono “esigenze organizzative derivanti dall’evoluzione della tecnologia e dalla sempre crescente complessità della normativa in materia di sicurezza”.

Il Caso

E’ possibile revocare le deleghe all’amministratore di una società? In caso di risposta affermativa, esistono limiti al potere di revoca?

Il tema della revocabilità degli incarichi amministrativi e delle deleghe è uno dei temi più delicati nella vita di un’azienda, sia nelle fasi ordinarie, sia quando, contestualmente ad un’operazione straordinaria (es. aumento del capitale riservato ad investitori terzi), si modificano gli assetti relativi alla corporate governance.

La controversia in esame ha ad oggetto il caso di un amministratore cui vengono revocate le deleghe gestorie conferite dal Consiglio di Amministrazione (“CDA”) e che, successivamente, anche a causa di questa revoca, decide di dimettersi dalla carica di consigliere.

Da quanto sopra precisato emerge innanzitutto come l’essere amministratore ed avere le deleghe siano due fattispecie ben distinte: i consiglieri di amministrazione vengono eletti dall’assemblea e il CDA può poi decidere di esercitare i propri poteri in sede consiliare e, quindi, prendere le decisioni a maggioranza oppure, come spesso accade, delegare alcuni poteri gestori cd. ordinari (es. potere di firma per i contratti) ad uno o più dei suoi membri.

Con riferimento alla revoca, l’unica disposizione che disciplina i limiti del potere di revoca resta l’art. 2383 c.c., comma 3, che prevede l’obbligo, da parte della società, di risarcire i danni causati all’amministratore revocato senza giusta causa.

Tale disposizione, tuttavia, si applica alla fattispecie della revoca dall’incarico di consigliere di amministrazione e non alla diversa ipotesi di revoca delle deleghe eventualmente conferite.

Ci si chiede, quindi, se tale limite alla facoltà di revoca sia applicabile anche al conferimento delle deleghe gestorie.

La Sentenza

La Cassazione, con la sentenza n. 4954/2020, pur riconoscendo la mancanza di un orientamento consolidato sul punto, aderisce alla tesi dell’applicabilità del limite previsto dall’art. 2383 c.c., comma 3 anche alle ipotesi di revoca della delega dei poteri amministrativi.

Secondo la Suprema Corte, infatti, l’applicazione analogica del medesimo principio è giustificata dal fatto che “ricorre la stessa ratio in base alla quale, pur nella libertà del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari, occorre, in assenza di “giusta causa”, tenere conto del sacrificio economico e sociale dell’amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la delega comporti un’attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei “manager” (Cass., n. 7587/16)”.

La sentenza in questione è altresì interessante per un ulteriore profilo, vale a dire quello relativo a che cosa si intenda con l’espressione “giusta causa”.

Quando si pensa alla revoca per giusta causa, infatti, si tende sempre ad immaginare ipotesi di inadempimento esplicito da parte dell’amministratore ai propri doveri.

In questo caso, invece, i Giudici di Piazza Cavour hanno avuto modo di confermare quanto emerso nel giudizio di appello, in cui è stata riconosciuta la “giusta causa” nella “necessità di una profonda ristrutturazione dell’organico e delle funzioni specialistiche - specie nel campo della tecnologia e della normativa di sicurezza - che implicitamente incide negativamente sulla persistenza dell’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini del ricorrente, senza peraltro che ciò debba necessariamente ridondare in condotte d’inadempimento da ascrivere al delegato (v. al riguardo Cass., n. 23381/13)”.

Ai fini della sussistenza di una “giusta causa”, quindi, non è sufficiente un generico riferimento ad “esigenze organizzative”, bensì è necessario circostanziare adeguatamente le ragioni che hanno portato al venir meno del rapporto fiduciario tra le parti (nel caso in questione la “necessità di soddisfare le nuove esigenze organizzative derivanti dall’evoluzione della tecnologia e dalla sempre crescente complessità della normativa in materia di sicurezza”).

Autori

Daniele Costa

Founder

daniele.costa@kbl-law.com

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