Versamento in conto futuro aumento di capitale e mancata approvazione della delibera

di Daniele Costa

in Commerciale e Societario M&A e Capital Markets
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Sintesi

In tema di società di capitali, le erogazioni in conto futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all’adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera, determinano a carico della società l’obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l’erogazione determina un aumento di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento (cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 31186 del 03/12/2018).

Il Caso

Nelle società di capitali capita frequentemente che la società riceva capitali da parte di chi è già socio (si pensi al classico caso del cd. socio di capitali) o di chi potrebbe entrare a far parte della compagine sociale (es. fondo di investimento).

Non sempre, tuttavia, vi è chiarezza sulla natura di questi versamenti.

Nel caso in cui vengano effettuati da chi è già socio, tali versamenti possono essere di 3 tipi:

  • finanziamento soci (con obbligo, quindi, di restituzione)
  • versamenti in conto capitale (in questo caso non si ha diritto al rimborso se non in sede di liquidazione della società e solo dopo aver soddisfatto i creditori)
  • versamenti in conto futuro aumento di capitale (in questo caso il versamento è collegato ad un aumento di capitale ancora da deliberare, per cui in una prima fase la somma dovrà essere imputata a riserva e poi, dopo l’approvazione dell’aumento di capitale, verrà spostata nella voce “capitale sociale”)

Nel caso oggetto della presente controversia ci troviamo di fronte ad un’ipotesi di versamento nato come finanziamento soci e successivamente, tramite una delibera assembleare, trasformato in versamento in conto futuro aumento di capitale, aumento di capitale da approvarsi entro un termine specificato nella medesima delibera.

Scaduto inutilmente il termine, alcuni soci ritenevano che la società avrebbe dovuto restituire le somme, mentre altri soci sostenevano che “i finanziamenti non fossero rimborsabili in quanto, al di là della denominazione formale, costituivano un conferimento con una causa assimilabile a quella di capitale di rischio”.

Ordinanza della Cassazione

Investita della questione, la Suprema Corte (ordinanza n. 29330/2020) si sofferma innanzitutto a delineare le caratteristiche principali dei vari tipi di “versamenti” che possono essere effettuati all’interno di una società di capitali.

Entrando poi nel merito della controversia, i Giudici di Piazza Cavour sottolineano come, per verificare quale tipo di versamento è stato effettuato, sia sempre necessario partire dall’analisi della volontà delle parti.

Nel caso in questione, le parti avevano deciso di destinare quel versamento ad un aumento di capitale da deliberare entro un determinato termine, per cui, in mancanza dell’approvazione della relativa operazione, tale somma avrebbe dovuto essere restituita.

La Cassazione, tuttavia, tiene a precisare come la restituzione sia dovuta non in quanto il versamento sia da configurare come un finanziamento, ma proprio perché il versamento in conto futuro aumento di capitale era risolutivamente condizionato all’approvazione della delibera di aumento del capitale entro una specifica data.

Dal punto di vista giuridico, la Suprema Corte, inoltre, sottolinea come la restituzione “doveva essere eseguita ex art. 2033 c.c., secondo le regole dell’indebito oggettivo, per essere venuta meno, in assenza della delibera straordinaria di aumento del capitale, la causa giustificatrice dell’attribuzione stessa”.

In conclusione, nel momento in cui si effettua un versamento nelle casse della società, si consiglia di:

  • ​ definire la natura del versamento
  • ​ nel caso di versamento in conto futuro aumento di capitale precisare: (a) il termine entro cui la delibera deve essere approvata; (b) le conseguenze in caso di mancata approvazione.